REGOLAMENTO DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CITTA’ DI GUBBIO
Indice
ARTICOLO 1 –
ARTICOLO 2 –
ARTICOLO 3 –
ARTICOLO 4 –
ARTICOLO 5 –
ARTICOLO 6 –
ARTICOLO 7 –
ARTICOLO 8 –
ARTICOLO 9 –
ARTICOLO 10 –
ARTICOLO 11 –
ARTICOLO 12 –
ARTICOLO 13 –
ARTICOLO 1 –
Il “GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI GUBBIO”, chiamato di seguito, ai soli fini di questo Regolamento Gruppo, è stato istituito con atto del Notaio Panni Rep. N. 84873 e registrato all’Ufficio del registro di Gualdo Tadino il 16/06/2009 al numero 1507. Su presentazione di apposita richiesta, la Regione dell’Umbria ha provveduto ad iscrivere il Gruppo al Registro Regionale del Volontariato Settore Associazioni di Protezione Civile in data 28/09/2009 al n. 763. Analoga richiesta è stata presentata al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale delle Organizzazioni di volontariato che è avvenuta in data 19/11/2009 al n. DPC/VRE/72670. A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 1444 del 28/11/2012, il Gruppo ha provveduto a riformulare specifica richiesta per l’inserimento nel nuovo Registro Regionale di Volontariato di Protezione Civile.
Il Gruppo ha sede in Gubbio –
Il Gruppo è titolare di apposita polizza assicurativa conforme a quanto previsto dall’art. 41 della L.11/08/1991 n. 266, efficace sia in attività formativa che in emergenza.
ARTICOLO 2 –
Il Gruppo opera ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:
- legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”
- legge del 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile” e s.i.m. – D.L. 15/05/2012 n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” convertito con L. 100/2012
- D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”
- L.R.. 25 maggio 1994 n. 15 “Disciplina del volontariato”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1444 del 28/11/2012 avente ad oggetto: “Organizzazioni di volontariato che partecipano al sistema regionale di protezione civile. Approvazione Disciplinare.”
ARTICOLO 3 – Finalità
Il “GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CITTA’ DI GUBBIO” per il raggiungimento delle finalità previste dall’art. 3 dello Statuto, svolge le attività di cui all’art. 3 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e precisamente attività “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi” calamitosi, nonché quelle previste dalla L.100/2012 ” per la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti, e dell’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.
Sinteticamente il Gruppo provvede a:
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ARTICOLO 4 –
Il Gruppo è costituito da volontari iscritti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che prestano la loro opera nel campo della Protezione Civile senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali.
Gli appartenenti al Gruppo devono, comunque, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell’attività, sottoscritta da chi esercita la potestà,
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici e non avere carichi pendenti per reati in contrasto con le finalità del Gruppo.
ARTICOLO 5 –
L’adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Gruppo e all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo dopo un periodo di attività di sei mesi.
Alla domanda dovrà essere allegata una foto tessera e all’atto di accoglimento dovrà essere compilata la “scheda del volontario” contenente, tra l’altro, una dichiarazione scritta dove manifestare:
la disponibilità alla reperibilità secondo turnazioni stabilite dal Gruppo,
la disponibilità a svolgere incarichi operativi a favore di una sola organizzazione di volontariato di Protezione Civile, nel caso fosse iscritto a più Associazioni,
l’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
I volontari dovranno provvedere al momento dell’iscrizione, al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea dei soci. Nel caso in cui l’iscrizione dovesse avvenire gli ultimi tre mesi dell’anno (ottobre-
Il Gruppo a seguito dell’accoglimento, rilascerà ad ogni volontario due tesserini di cui uno recante foto tessera, dati anagrafici e codice personale da posizionare sulla divisa (tesserino di riconoscimento) e, l’altro sempre con foto e dati anagrafici comprovante l’appartenenza al Gruppo ed il pagamento della quota associativa annuale, obbligatorio per tutti i volontari, mediante l’apposizione di adeguato pittogramma.
ARTICOLO 6 –
Viene considerato operativo il volontario maggiorenne che risulta aderente al Gruppo Protezione Civile Città di Gubbio, e che:
abbia partecipato ad almeno ad un corso base conclusosi con una prova di verifica finale selettiva con esito positivo, predisposta e organizzata a cura del Servizio Protezione Civile della Regione dell’Umbria;
abbia rilasciato al Gruppo una dichiarazione scritta contenente la propria disponibilità alla reperibilità secondo turnazioni stabilite dal Gruppo stesso,
abbia rilasciato al Gruppo una dichiarazione scritta contenente la propria disponibilità a svolgere incarichi operativi a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile,
abbia rilasciato al Gruppo una dichiarazione scritta con la quale si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano essere ritenuti lesivi dell’immagine della propria Organizzazione e del sistema di Protezione Civile (anche ai sensi della Circolare del Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, prot. DPC/DIP/0007218 del 07/02/2006, avente ad oggetto “Norme di comportamento per l’utilizzo del volontariato di protezione civile”),
abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 7 – Obblighi dei volontari
Ogni appartenente al Gruppo ha l’obbligo:
- di adottare, quando in servizio e/o indossa la divisa, un comportamento improntato alla massima serietà ed impegno e di evitare condotte lesive dell’immagine del Gruppo e più in generale del sistema di Protezione Civile, si dovrà astenere dall’adottare iniziative personali, dare origine a polemiche rimanendo invece calmo e razionale per cercare di risolvere al meglio le diverse situazioni da affrontare;
- di indossare la divisa corredata dei distintivi previsti per i diversi servizi, pulita ed in ordine in quanto costituisce parte sostanziale dell’ immagine di primo impatto che il volontario rende verso l’esterno;
- di attenersi, durante gli interventi di Protezione Civile e i servizi in genere, alle disposizioni legislative in materia, a quelle dello Statuto del Gruppo, del presente regolamento ed alle direttive del Gruppo;
- di mantenere un atteggiamento leale e costruttivo nei confronti di tutti i componenti del Gruppo per il bene e la crescita del Gruppo Stesso;
- di partecipare alle Assemblee o altri incontri, compatibilmente con i propri impegni personali;
- di partecipare alle esercitazioni, ai corsi di formazione ed aggiornamento, alle emergenze e agli altri impegni che il Gruppo può assumere, sempre compatibilmente con i propri impegni personali;
- di rispondere sia in caso positivo che negativo alle attivazioni per la partecipazione ad emergenze o servizi, esercitazioni, ecc. e comunicare la propria disponibilità. Se questa per qualsiasi motivo dovesse venire meno il volontario deve tempestivamente comunicarlo al Presidente del Gruppo;
- di utilizzare mezzi, attrezzature e materiale del Gruppo esclusivamente per attività di Protezione Civile e per i servizi ai quali i volontari sono chiamati a fornire il proprio apporto;
- di mantenere sempre in buono stato ed efficienza quanto assegnatogli (automezzi, attrezzature, ricetrasmittenti, ecc.) ad usarlo con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno né a se stessi né ad altri e di non cederlo a terzi per nessuna ragione;
- di informare tempestivamente gli incaricati in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc. ai mezzi, attrezzature e materiali di proprietà del Gruppo;
- di astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale nell’ambito della Protezione Civile;
- di operare in condizione di sicurezza adeguata, in rapporto all’attività da svolgere con l’ausilio di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per la protezione contro i rischi;
- di presentare, in caso di cancellazione dal Gruppo, apposita comunicazione scritta e di restituire contestualmente: il tesserino di riconoscimento, gli stemmi, la divisa e tutti d.p.i.., anche se non più utilizzabili. Per i d.p.i. acquistati con il finanziamento della Regione ed il cofinanziamento proprio, verrà restituita una quota a seconda dello stato di usura e comunque non superiore al 50% della somma pagata dal volontario. La stessa regola verrà applicata anche per i d.p.i. pagati interamente dal volontario.
L’attività dei volontari, comunque svolta per il Gruppo ha carattere esclusivamente volontario, che ciascuno espleta a suo completo carico.
ARTICOLO 8 – Diritti dei volontari
Gli appartenenti al Gruppo hanno diritto:
- a partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci, esprimere il voto sulle materie di competenza dell’Assemblea stabilite dallo Statuto;
- a proporre progetti ed attività sempre inerenti alle finalità del Gruppo e se accolte possono partecipare alla loro realizzazione,
- a proporre la propria candidatura per il Consiglio Direttivo nei tempi e nei modi stabiliti dal “Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo del Gruppo”, approvato dall’Assemblea nella riunione del 09/03/2012,;
- a rendersi disponibili quali responsabili di settore, prima della designazione da parte del Consiglio Direttivo;
- ad essere sottoposti a controllo sanitario e/o sorveglianza sanitaria nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione in materia e dagli accordi regionali;
- ad essere informati e formati nel campo della Protezione Civile e dell’emergenza tramite l’attivazione da parte del Gruppo e delle Istituzioni preposte di appositi corsi;
- ad essere informati sui programmi e sulle attività intraprese dal Gruppo;
- ad essere opportunamente assicurati, per l’espletamento di attività inerenti la funzionalità del Gruppo, sia contro gli infortuni e sia per la responsabilità civile verso terzi,;
- al mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato, nonché al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato durante le attività di addestramento, esercitazione e interventi di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194.
ARTICOLO 9 – Provvedimenti disciplinari ed esclusione dal Gruppo
I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi allo Statuto, al presente Regolamento e alle direttive del Gruppo sono valutati singolarmente dal Consiglio Direttivo per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, dei quali verrà informata l’Assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Il Consiglio Direttivo sia per la determinazione dei provvedimenti disciplinari da adottare , sia per l’esclusione dal Gruppo dovrà valutare i seguenti aspetti del volontario:
- il comportamento durante l’attività del Gruppo,
- l’attitudine operativa,
- i rapporti interpersonali tenuti con gli altri soci,
- il rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle direttive del Gruppo,
- i richiami ricevuti, sia verbali che scritti, durante l’attività del Gruppo,
- il rispetto degli incarichi ricevuti,
- l’attaccamento al Gruppo.
Sia i provvedimenti disciplinari che l’esclusione dal Gruppo dovranno essere comunicati formalmente con raccomandata A.R.
ARTICOLO 10 – Organizzazione interna
Al fine di organizzare al meglio le attività del Gruppo, anche in considerazione del numero crescente di volontari, sono stati previsti e dovranno esserlo anche per il futuro dei gruppi operativi con il compito di occuparsi di aspetti specifici.
Per ogni squadra dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo e previa disponibilità dei volontari uno o più responsabili a seconda delle necessità.
Il responsabile in base alle esigenze organizzerà le attività del proprio settore, del quale ne risponderà, ed individuerà i collaboratori, dopo averne accertato la disponibilità ed avere comunicato i nominativi al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto.
I Responsabili, quando richiesto dovranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà esonerare dall’incarico i responsabili dei settori nel caso di comportamento ed attività negligenti e lesivi al Gruppo.
Vengono di seguito riportati i settori individuati, fermo restando che ne potranno sempre essere tolti o aggiunti degli altri in base all’evoluzione delle attività del Gruppo:
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Per ciascun servizio da effettuare, di volta in volta verrà individuato all’interno della squadra operante, un responsabile che ha il compito di relazionarsi con il responsabile o il committente del servizio stesso, dovrà organizzare l’attività della squadra stessa, dovrà impartire le disposizioni ai volontari, dovrà predisporre il rapporto di intervento e sottoporlo alla firma del Presidente del Gruppo.
ARTICOLO 11 – Rappresentanze
L’Assemblea del Gruppo elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo costituito da n. sette Consiglieri che al loro interno eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Le candidature, gli elegendi, le modalità di elezione sono state stabilite dal Gruppo con un apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci il 9 Marzo 2012.
Precisato che i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere possono decadere dalla carica anche prima della scadenza naturale del mandato per le seguenti motivazioni:
- dimissioni,
- periodo di assenza dalle attività del Gruppo superiore a tre mesi senza adeguata motivazione,
- sfiducia votata dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti,
va di seguito stabilita, in quanto non specificatamente prevista, la procedura da adottare in caso di cessazione anticipata.
In caso di cessazione di un Consigliere e sino ad un massimo del 50% o dei 2/3 dei Consiglieri si provvederà alla sostituzione attingendo dall’elenco dei candidati votati nell’ultima elezione procedendo dal primo dei non eletti.
Se dovesse verificarsi il caso di esaurimento dell’elenco dei soggetti da incaricare quali Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni.
Nel caso di dimissione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario o del Tesoriere dalla carica ma non dal Consiglio, si procederà all’interno del Consiglio stesso all’elezione della nuova carica.
ARTICOLO 12 – Procedura di attivazione in caso di emergenza
- Il Gruppo è reperibile H24, attraverso un numero telefonico segnalato alle Autorità preposte all’attivazione.
- Il Gruppo è attivato in caso di necessità dal Sindaco del Comune di Gubbio o suo delegato, dal Servizio di Protezione Civile della Regione dell’Umbria e dalla Prefettura.
- I volontari operativi del Gruppo vengono prontamente allertati tramite messaggi telefonici e/o chiamate telefoniche.
- Quando allertati e se disponibili, i volontari raggiungono nel più breve tempo possibile, opportunamente equipaggiati indossando divisa e d.p.i. necessari, o la sede del Gruppo o altro sito debitamente comunicato.
- I volontari, raggiunto il luogo dell’emergenza si metteranno a disposizione degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, svolgendo al meglio ed in sicurezza le attività da espletare. In nessun caso dovranno attivarsi in maniera autonoma.
ARTICOLO 13 – Norme finali
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
L’accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano l’appartenenza al Gruppo stesso.